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Sospensione rate mutui

Siamo vicini alle famiglie italiane: con Intesa Sanpaolo puoi accedere al Fondo di Solidarietà per richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa.

Vicini alle famiglie italiane

Ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, Intesa Sanpaolo mette a disposizione la sospensione delle rate dei mutui prima casa prevista dal Fondo di solidarietà ("Fondo Gasparrini").

 

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa prevede la sospensione dell’intera rata del mutuo prima casa fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi di sospensione secondo le modalità di calcolo che sono previste da Consap* e reperibili sul sito di Consap.

Nel caso in cui tu abbia sottoscritto una polizza abbinata al finanziamento oggetto di sospensione e si verifichi uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), puoi denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento e ottenere la liquidazione di quanto previsto.

 

*Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'interno e Ministero dell'economia e delle finanze, svolge servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali



Scopri se hai requisiti per fare la richiesta.

Fondo di solidarietà per i mutui
per l’acquisto della prima casa

Il DL del 25.05.2021 n. 73 (DL Sostegni bis), pubblicato nella GU del 25.05.2021 n. 123, ha ripristinato fino al 31.12.2021 le modifiche temporanee apportate al Regolamento del Fondo dal DL "Cura Italia" 18/2020, successivamente prorogate fino al 31.12.2022 dalla Legge di Bilancio n.234 del 30.12.2021. La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) ha ulteriormente prorogato la validità delle deroghe temporanee fino al 31.12.2023. A partire dal 01.01.2024 le modifiche temporanee al Regolamento del Fondo di solidarietà non sono più in vigore.

Per accedere alla sospensione con il Fondo, è necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno 1 anno.

L'attivazione della sospensione sarà effettuata in seguito all’accettazione da parte di Consap, nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Fondo.

Chi la può richiedere?

Se hai un mutuo per l'acquisto della prima casa di importo non superiore a 250.000 euro, puoi richiedere la sospensione dell’intera rata fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione secondo le modalità di calcolo previste da Consap e reperibili sul sito di Consap. Per supportare le famiglie, infatti, il Governo ha previsto il rifinanziamento e la revisione dei requisiti e delle caratteristiche del Fondo di solidarietà ("Fondo Gasparrini").

Puoi richiedere la sospensione dell’intera rata prevista dal Fondo se tu o uno dei cointestatari del mutuo rientrate in una di queste situazioni:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
  • Cessazione del rapporto di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
  • Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

È inoltre necessario, per tutti gli eventi sopra elencati, allegare alla domanda MEF il modello ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro.

Chi non la può richiedere?

Non puoi richiedere la sospensione se il tuo mutuo:

  • è stato erogato per finalità diverse dall’acquisto della prima casa, non è intestato a persone fisiche o ha un importo superiore a 250.000 euro
  • è in ammortamento da meno di 1 anno
  • se hai un ISEE superiore a 30.000 euro
  • presenta rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi alla data della richiesta di sospensione
  • fruisce di agevolazioni pubbliche (compresi i mutui erogati con la garanzia del "Fondo prima casa" di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
  • è relativo a immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso
  • hai già usufruito di un periodo di sospensione superiore o uguale a 18 mesi, sia per sospensione del Fondo di solidarietà sia per altre tipologie di sospensioni, eventualmente anche derivanti da leggi, iniziative della banca o previste contrattualmente
  • hai già usufruito per due volte della sospensione del Fondo di solidarietà (solo per gli eventi di riduzione dell’orario di lavoro e di sospensione dal lavoro la richiesta di sospensione potrà essere presentata per un numero di volte superiore a due).

 

Se hai già in corso una sospensione (sia concessa autonomamente dalla banca sia ex lege) sarà necessario interromperla per poter accedere alla sospensione prevista dal Fondo. La richiesta di interruzione dovrà essere presentata contattando una filiale della banca. Il numero di mesi richiedibili per la sospensione con il Fondo di solidarietà sarà determinato tenendo conto di tutti i periodi di sospensione già usufruiti, indipendentemente dalla tipologia di sospensione.

 

I gestori sono a tua disposizione per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Come funziona?

Puoi richiedere la sospensione dell’intera rata del finanziamento per un periodo massimo di 18 mesi.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:

         -

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni

         -

12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni

         -

18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni

Quanto costa?

Durante il periodo di sospensione sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del finanziamento.

Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo di Solidarietà, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata che paghi normalmente.

Scopri come maturano gli interessi durante il periodo di sospensione:
Guarda l'esempio

Al termine della sospensione, il rimborso del finanziamento riprenderà col pagamento delle rate, comprensive della quota interessi a tuo carico maturata nel periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di ammortamento

Quali documenti devo fornire?

Per presentare la richiesta devi inviarci documenti diversi in base alla situazione in cui ti trovi:

Situazione

  Documentazione da inviare

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

     -

Per rapporti a tempo indeterminato 

Lettera di licenziamento oppure documento che attesta le dimissioni da lavoro per giusta causa

     -

Per rapporti a tempo determinato

Copia del contratto ed eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto in caso di dimissioni per giusta causa

Cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile

     -

Copia del contratto ed eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto in caso di recesso per giusta causa

Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

     -

Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
 

     -

Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito

oppure

     -

copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione

Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

     -

Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
 

     -

Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito

oppure

     -

copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione

Riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

     -

Certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi l’intestatario del mutuo come portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) oppure invalido civile (da 80% a 100%)

Oltre a questi documenti, devi fornire sempre anche: il documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti come cointestatari del mutuo e il modello ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro.

 

Per i dettagli sui documenti da fornire in presenza di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa
leggi il documento informativo
 

Nel caso di morte dell’intestatario del mutuo è sufficiente compilare e sottoscrivere solo il modello di domanda e la lettera integrativa alla sospensione, non serve fornire altri documenti.

Come faccio a richiedere la sospensione dell’intera rata?

Il modulo dedicato del MEF e la lettera integrativa alla sospensione sono reperibili presso le filiali della banca che sono a disposizione per raccogliere la richiesta di sospensione e inoltrarla a Consap per l’accertamento dei requisiti previsti per la sospensione. Sei vuoi presentare la domanda di sospensione contatta la tua filiale.

Cosa succede dopo che ho richiesto la sospensione alla filiale?

  • La banca, verificata la presenza di tutti i documenti richiesti e la corretta compilazione e firma del modulo di richiesta e della lettera integrativa, procede all’inoltro telematico a Consap entro 10 giorni solari consecutivi, per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti. La tempistica media stimata per l’evasione della richiesta e l’attivazione della sospensione è di 16 giorni (in tale tempistica sono compresi i tempi medi dell’istruttoria di Consap pari a 10 giorni).

    Consap, entro 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta completa della documentazione, comunicherà a Intesa Sanpaolo l’esito dell’istruttoria.

    Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riscontro di Consap ti invieremo la comunicazione dell’eventuale diniego o dell’esito positivo di Consap all’indirizzo email indicato nel modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF.

    A seguito dell’accettazione da parte di Consap, la banca renderà operativa la sospensione entro 30 giorni lavorativi oppure, in caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo dalla comunicazione di accettazione e sarà applicata sulle rate scadute e non pagate alla data di attivazione della sospensione.
    In caso di posizioni in corrente con i pagamenti, la sospensione sarà resa operativa a decorrere dalle rate future in base alla data di pervenimento dell’esito di Consap:
  • a partire dalla rata in corso, se l’accettazione della presente richiesta di sospensione da parte di Consap, avvenga almeno entro il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata
  • a partire dalla rata successiva a quella in corso, se l’accettazione della presente richiesta di sospensione da parte di Consap avvenga dopo il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata

In presenza di rate scadute e pagate prima dell’attivazione della sospensione, potrai eventualmente richiedere alla tua filiale di ricomprendere anche tali rate nella sospensione, previo storno del pagamento.

In caso di richieste di sospensione non accettate da Consap, se lo desideri puoi fare richiesta di sospensione per l’iniziativa prevista da Intesa Sanpaolo, contattando la tua filiale.


Per maggiori informazioni sui requisiti e i documenti da presentare, leggi il documento informativo

 

 

Posso riprendere il regolare pagamento delle rate prima dello scadere del periodo di sospensione?

Sì, se lo desideri, puoi richiedere di riprendere il regolare pagamento delle rate anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto.

 

Puoi richiedere l’interruzione della sospensione compilando lo specifico modulo disponibile presso la filiale.

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e informazioni, ma non puoi fare pagamenti o altre operazioni.