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Emergenza COVID-19: effetti per i titolari di polizze BusinessSempre, Polizza Business5, ProteggiMutuo, ProteggiPrestito e Polizza Incendio Mutui nei casi in cui si attivi una sospensione del finanziamento ai sensi
del DL 18 del 17 marzo 2020

In ottemperanza al DL 18 del 17 marzo 2020, qualora in relazione al finanziamento oggetto di sospensione sia stata stipulata una polizza assicurativa BusinessSempre (o comunque abbinata a finanziamenti del segmento Business) a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave – la scadenza e il piano di ammortamento della polizza, sulla base del quale vengono calcolate le prestazioni, saranno prorogati dello stesso numero di mesi della sospensione.

In ragione della rideterminazione del piano di ammortamento e della scadenza della polizza, l’operazione di sospensione può determinare, quindi, la modifica della copertura in termini di importi indennizzabili.

Per i titolari di Polizza Business5, abbinata ad aperture di credito oggetto del divieto di revoca nel periodo compreso tra il 29 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 ed in scadenza nel periodo compreso tra il 29 febbraio 2020 e il 29 settembre 2020, la scadenza della polizza sarà prorogata fino al 30 settembre. Nel corso di durata della proroga saranno garantite le medesime prestazioni già previste dal contratto di assicurazione.

Nulla cambia invece per le polizze ProteggiMutuo, ProteggiPrestito abbinate a finanziamenti oggetto di sospensione in quanto la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dalla sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni di polizza originaria. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato dalla sospensione.

Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza Incendio Mutui resta operante per un periodo di durata massima ulteriore di 18 mesi rispetto alla scadenza originaria.

L’assicurato sarà ovviamente coperto nel periodo di sospensione per le polizze in oggetto (BusinessSempre, ProteggiMutuo, ProteggiPrestito e Polizza Incendio Mutui); pertanto l’assicurato potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa per ottenere la liquidazione secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.