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Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2021, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, ovvero fino al 30 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data del 30 marzo 2021 l’Ordinanza n. 761, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 08.04.2021.

 

All'art. 6 dell’Ordinanza viene stabilito che “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020. Detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.

 

Principali caratteristiche della sospensione

 

Modalità di applicazione

 

I soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni situati all’interno dei territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Dicembre 2020 (della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza) e che siano titolari di mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing relativi agli edifici distrutti o resi inagibili/ anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione sino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ovvero sino al 30 Dicembre 2021, delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca ha esteso le disposizioni previste dall’Ordinanza in oggetto anche ai leasing strumentali all’esercizio dell’impresa e, qualora il Cliente sia in possesso di una polizza leasing presso altri intermediari (polizza non in convenzione), dovrà richiedere al proprio assicuratore la modifica della scadenza del vincolo a favore della Banca.

 

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

 

Destinatari dell’iniziativa:

  • Clienti Privati – mutui ipotecari e fondari
  • Clienti Imprese – mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing

 

Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l’applicazione della sospensione sulle rate già scadute (pagate o in arretrato) a partire dal 4 Dicembre 2020, data dell’inizio dell’evento.

 

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 30 novembre 2021 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (30 dicembre 2021) sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 


Costi ed effetti della sospensione

 

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18     dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione
dei pagamenti.

 


Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario , con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati.
Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario

 

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

 

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare la propria filiale.

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate di un finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione relativa al mutuo e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata

 

A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

 

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.04.2021, dopo il pagamento della rata n. 36
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 87.019,20 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

 

Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.435,82 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 23,93 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.435,82 euro.

 

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

 

A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

 

Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso

 

Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.04.2021, dopo il pagamento della rata n. 36
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 87.019,20 euro

 

Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.435,82 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 119,65 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.435,82 euro.

 

Informativa Polizze Assicurative distribuite dalla banca

 

Qualora avesse sottoscritto una polizza abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una filiale Intesa Sanpaolo.