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Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

Il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27.01.2022 ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione sino al 31.12.2021.
La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

  • attività economiche e produttive
  • dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

 

Principali caratteristiche della proroga della sospensione

 

 

Destinatari dell'iniziativa

  • Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
  • Clienti Imprese – mutui, finanziamenti a medio lungo termine, leasing

 

Modalità di applicazione

  • Per i Clienti Privati: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2022 su tutte le posizioni di mutuo per i soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.
  • Per i Clienti Imprese: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2022 su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.

Dal momento che la proroga è stata disposta dalla normativa sopra citata quando le procedure della banca di emissione delle rate erano già avviate, il recepimento automatico della proroga nei sistemi della Banca è quindi avvenuto successivamente. Qualora si verificassero dei casi in cui la proroga non è stata recepita, il Cliente interessato alla sospensione dovrà contattare la propria Filiale per attivare la proroga.

Inoltre:

  • i Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi momento richiedere l’attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate.
  • i Clienti che non hanno rinunciato alla sospensione possono, in qualsiasi momento, riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2022), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.

 

Costi ed effetti della sospensione

 

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione da parte dei privati e dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing da parte delle imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo/finanziamento a medio lungo termine a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2022

 

Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento dell’ottava rata
Durata sospensione: 64 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2023): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.05.2042

 

 

Informativa Polizze Assicurative distribuite dalla Banca

 

Qualora avesse sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria. Per le polizze sottoscritte con altre Compagnie di assicurazioni, rivolgersi alle Imprese assicurative di riferimento.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo.