Fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei - Sospensione rate finanziamenti a seguito del Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con Legge 4 luglio 2025, n. 101 recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile."
Il Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 7 maggio 2025, convertito con Legge 4 luglio 2025, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04.07.2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ha previsto il diritto di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti di qualsiasi genere e leasing, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi.
DL 65/2025, art. 11, commi 11 e 12: “…11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Comma 12. E', altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei…”.
Principali caratteristiche della sospensione
Modalità di applicazione
I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti/leasing stipulati entro il 15 marzo 2025 e attualmente in essere con Intesa Sanpaolo che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili ubicati nel territorio dell’area dei Campi Flegrei, danneggiati e sgomberati per inagibilità:
- in esecuzione di provvedimenti adottati entro l’8 maggio 2025 dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei
- per i quali, alla data dell’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei già menzionati eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, situati all’interno del suddetto territorio
hanno il diritto di richiedere la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti/leasing in essere senza applicazione di sanzioni e interessi – previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e di copia del provvedimento di sgombero/inagibilità adottato dalle competenti autorità.
Qualora il Cliente sia in possesso di una polizza leasing presso altri intermediari (polizza non in convenzione), dovrà richiedere al proprio assicuratore la modifica della scadenza del vincolo a favore della Banca.
Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.
Destinatari dell’iniziativa:
- Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari
- Clienti Imprese – mutui e finanziamenti (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing
Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l’applicazione della sospensione, per un periodo massimo di 6 mesi, sulle rate già scadute e pagate a partire dal 13 marzo 2025, data di inizio degli eventi, fino al 31.08.2025. Le rate scadute e non pagate a partire dalle date dell’evento sono ricomprese nella sospensione.
La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31.08.2025, sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta. La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, e da copia del provvedimento di sgombero/inagibilità adottato dalle competenti autorità.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Nel periodo di sospensione sul capitale residuo non maturano interessi. Non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né richieste garanzie ulteriori.
Al termine del periodo di sospensione riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi, secondo il piano di ammortamento originario.
In caso di leasing aventi ad oggetto beni mobili registrati, il cliente potrebbe sostenere delle spese (es: per aggiornamento della scadenza della locazione finanziaria nel libretto di circolazione)
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare la propria filiale.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.04.2025, dopo il pagamento della rata n. 84
Durata sospensione: 5 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 68.681,79 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.09.2025): 489,47 euro
Informativa Polizze Assicurative
Qualora avesse sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento sia stata stipulata una polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dalla sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato dalla sospensione. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza di Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.
Per le polizze sottoscritte con altre Compagnie di assicurazioni, rivolgersi alle Imprese assicurative di riferimento per l’adeguamento della polizza e del vincolo a favore della banca alla nuova durata.
Per le operazioni di leasing la Parte Finanziata prende atto che, qualora sia presente una polizza in convenzione, la stessa viene confermata per il periodo di sospensione e resta operante secondo quanto specificato nelle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di polizza diretta, poiché la stessa deve coprire il periodo di locazione finanziaria aggiuntivo, la Parte Finanziata dovrà richiedere alla propria Compagnia la modifica della scadenza ed il mantenimento del vincolo a favore della Banca ai sensi del contratto di locazione finanziaria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo.
Condividi tramite